Gettare oggetti dal balcone: si incorre in un reato penale

Con la con la sentenza n. 16459/2013 del 11/04/13, i Giudici hanno confermato la condanna penale emessa dal Tribunale di Palermo il 02/12/2011 nei confronti di una condomina che era solita utilizzare il balcone sottostante al suo appartamento come vera e propria pattumiera.

La condomina condannata aveva presentato ricorso contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ne aveva sancito la colpevolezza in base agli articoli 81 e 674 del Codice Penale.

Infatti, questa veniva accusata di aver arrecato molestie ad una vicina gettando – come si apprende dal testo del provvedimento giurisdizionale: “(…) nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina”.

A causa di questi reiterati comportamenti lesivi e particolarmente pregiudizievoli al normale godimento del proprio balcone da parte del proprietario dell’immobile sottostante, il Tribunale palermitano ha deciso di infliggere alla condomina la sanzione di un’ammenda di € 120,00.

Il valore peculiare rivestito dalla sentenza non ha però principalmente a che fare con lo scotto economico, bensì rispecchia il fatto di considerare l’atteggiamento della condomina un reato a tutti gli effetti, dunque condannabile e punibile penalmente.

In particolare, il reato in questione riguarda quello di getto pericoloso di cose”, specificamente punibile in base all’articolo 674 del c. p., che testualmente recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206,00”.

Inoltre, la sentenza emessa dal Tribunale ha previsto un aggravio di pena in virtù della reiterazione del reato, applicando così il capoverso aggiuntivo dell’articolo 81 del c. p: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.

Il ricorso avanzato in Cassazione dalla condomina citata è stato respinto perché dichiarato inammissibile, dal momento che: “(…) l’argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta”.

Anche la Suprema Corte ha dunque ritenuto valida la pronuncia di condanna del Tribunale di Palermo, inquadrando a pieno titolo il comportamento della condomina censurabile nell’ambito penale applicativo del reato di “getto pericoloso di cose”.

Ai fini della deterrenza, la Corte di Cassazione ha deciso di convertire una condotta scevra del più elementare senso civico ad un reato di rilevanza penale, sanzionandola dunque con maggiore severità. Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione l’ha anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000.

In altri termini, il senso civico è quel sentimento che ci dovrebbe portare a rispettare gli altri e sentirci parte integrante – con grande senso di responsabilità – alla comunità di appartenenza.

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