Facciata esterna: è possibile modificarla o è vietato?

Con questa sentenza la Corte di Cassazione focalizza l’attenzione sull’ipotesi di modifica della facciata condominiale tenendo in considerazione il decoro architettonico, il regolamento condominiale e l’eventuale risarcimento del danno.

In buona sostanza, se viene attuata una modifica al decoro architettonico in un edificio condominiale, ne consegue un pregiudizio economico. Il decoro architettonico costituisce una qualità del fabbricato e – in quanto tale – è meritevole di salvaguardia, pertanto viene tutelata dalle norme che ne vietano l’alterazione.

La corte di Cassazione, Sez. II, 23 maggio 2012 n. 8174 si è così espressa:

  • in presenza di un regolamento di condominio contrattuale con oggetto la conservazione della originaria facies architettonica dell’edificio si comprime il diritto di proprietà dei condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificativa (persino migliorativa);
  • in questo caso, la tutela pattizia è ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero decoro architettonico dagli artt. 1120 – comma 2, 1127 – comma 3, e 1138 – comma 1, c.c. Infatti, ne consegue che se vengono realizzate delle opere esterne, queste non devono apportare modifiche all’originario assetto architettonico dell’edificio.

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