La Corte di Cassazione inverte il proprio orientamento in tema di Bed & Breakfast e, accogliendo il ricorso di alcuni condomini contro i proprietari e conduttori di un appartamento nel medesimo stabile condominiale, sentenzia che l’attività B&B affittacamere in Condomino è illegittima, trattandosi di destinazione diversa dal residenziale.
L’attività di B&B in Condominio è ammissibile solo se espressamente autorizzata dal regolamento condominiale.
Nel caso esaminato il regolamento prevedeva: “È vietato destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, ambulante, sanatori, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agende di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato.”
La Cassazione coglie l’occasione per distinguere l’attività di “Bed and Breakfast” da quella di “affittacamere” e precisa: l’attività di B&B è disciplinata dall’art. 2, lett. e) del regolamento 24 ottobre 2008 n. 16 e si incentrava sulla perdurante coabitazione dei proprietari con gli ospiti.
A ciò si aggiunga che ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile – in contrapposto all’uso abitativo – a quella alberghiera e, pure, a quella di Bed and Breakfast (Corte di Cassazione, Sez. II, 07 gennaio 2016 n. 109), (vedi sui due punti: Cass. Sez. 6 – 2, ordinanze 704/2015 e 26087/2010).
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